Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 370. Lo stato concorre col pagamento della sola rata di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici ovvero, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 364, in quelli dei ministeri della marina e dell'aeronautica o nel bilancio del ministero dell'africa italiana per i mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 363 e, per i mutui di cui all'art. 365, mediante impegni di spesa su apposito capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra. Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte di capitale mutuato ed è corrisposta in rate semestrali pari alla centesima parte del capitale stesso.

Art. 371. Presso la cassa depositi e prestiti è costituito con le somministrazioni fatte dall'opera di previdenza del personale civile e militare dello stato a sensi del r. decreto-legge 17 gennaio 1935 n. 27 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 985 un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del comitato centrale dell'istituto. Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all'opera suddetta e quelli del cessato istituto romano cooperativo.

Art. 372. I mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti all'istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonché da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto. I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a fa vore di essi sulle aree e sulle costruzioni nonché, sussidiariamente, dallo stato in caso di inadempienza. La concessione e la somministrazione dei mutui di cui all'art. 364 è fatta dal- la cassa depositi e prestiti con le norme del proprio istituto, su nulla osta del ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. Stesso. La somministrazione dei mutui di cui all'art. 365 è fatta su nulla osta del ministero della guerra al quale è demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti. Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all'art. 363, ultimo comma, è fatta su nulla osta del ministero dell'africa italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel regno e nelle colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente art..

Art. 373. Su nulla osta del ministero dei lavori pubblici, o per ragione di competenza, di quello fra i ministeri indicati nell'art. precedente, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione, ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio. Qualora l'istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

CAPO IV Cessione di aree demaniali - acquisto ed alienazione di terreni - espropriazioni ed appalti

Art. 374. Nelle località ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all'istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire all'acquisto di aree private e non riesca pos- sibile raggiungere amichevoli accordi per la loro cessione ad eque condizioni. L'istituto ha facoltà di promuoverne l'espropriazione con le norme di cui alla legge 15 gennaio 1885 n. 2892, pel risanamento della città di napoli. Allo scopo di migliorare, accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare e permutare le aree assegnategli col consenso del ministero delle finanze il quale per altro potrà chiedere in retrocessione gratuita quelle non utilizzate qualora risultino necessarie per i servizi dell'amministrazione dello stato.

Art. 375. Qualora le rappresentanze dell'istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi. Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'istituto. Analogamente per le costruzioni di cui all'art. 343 (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici del genio militare.

CAPO V Affitto degli alloggi - preferenze e formalità - alloggi militari - canoni d'affitto e risoluzione dei contratti

Art. 376. Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell'istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma secondo) e dall'art. 364 (ultimo comma): agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della real casa e del magistero mauriziano nonché a quelli della camera dei deputati e del senato del regno; agli impiegati degli enti finanziatori, limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi; agli impiegati di ruolo del comitato centrale della croce rossa italiana e agli ufficiali della M.V.S.N.; al personale dell'amministrazione postale e telegrafica e dell'azienda di stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341; agli addetti all'istituto poligrafico dello stato provenienti dal- la soppressa officina carte valori di torino; agli impiegati di ruolo dell'istituto residenti in roma, che non siano soci del cessato istituto romano cooperati vo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni; ai pensionati civili e militari dello stato nei soli casi di sfitti per mancanza di richiesta d'impiegati in attività di servizio. Nel comune di littoria gli alloggi dell'istituto potranno essere assegnati, oltre che alle categorie di impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici, col quale saranno pure precisati i termini di durata del beneficio. Il personale di ruolo dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, per il qua- le esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in fitto di alloggi dell'istituto. All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345, lettere b) c) d), sono applicabili le norme previste dall'art. stesso.

Art. 377. Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal comitato centrale. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande. Nessuno può essere iscritto o conservare la iscrizione se non è in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

Art. 378. Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati; salvo i casi speciali segnalati dalle amministrazioni dello stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'istituto. Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'istituto, il concorso delle seguenti condizioni

a) che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge

b) che sia privo di alloggio in locazione diretta

c) che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle prenotazioni. A parità di condizioni, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, invalido di guerra, mutilato od invalido per la causa nazionale, ex combattente. Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sarà preferito quello che in qualità d'impiegato dello stato sia stato inquilino dell'istituto. Resta comunque salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, e quello del secondo comma dell'art. 376. Per l'assegnazione degli alloggi in roma, eccezione fatta per quelli regolati dall'art. 358, saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto reale, su proposta del ministro pei lavori pubblici, sentito il comitato centrale dell'istituto.

Art. 379. Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'istituto e devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico. L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti. Le rappresentanze dell'istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale. I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa città, in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni. Il regolamento di cui all'art. 393 stabilirà le norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.

Art. 380. Alla concessione in affitto degli alloggi in roma provvede una commissione presieduta dal segretario generale e della quale fanno parte:

a) un magistrato da designarsi dal presidente del tribunale di roma;

b) un rappresentante della cassa depositi e prestiti;

c) un rappresentante del ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante del ministero delle corporazioni;

e) un rappresentante dell'associazione generale fascista del pubblico impie go da designarsi dal segretario del partito nazionale fascista. La commissione è assistita da un segretario designato dal presidente dell'istituto. Nei casi in cui vengano in esame domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al terzo grado di qualche membro della commissione, questo sarà sostituito da altro funzionario della rispettiva amministrazione. Ai membri ed al segretario è corrisposta una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 15 aprile 1934 n. 561 per ciascuna seduta. Le medaglie non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.

Art. 381. Gli alloggi di cui all'art. 343 (comma secondo) sono concessi in affitto ad ufficiali e sottufficiali del presidio dai comandi militari di divisione competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi del- l'art. 386. La preferenza in ciascuna delle due categorie dovrà essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione e ai coniugati con prole. Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'istituto per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le conseguenti formalità ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato art. 386. Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sarà determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma secondo.

 

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